Cominciamo dalle Basi: Cos'è Una Locazione Breve Turistica?

Per locazione breve o turistica o, ancora, breve-turistica si intende comunemente la situazione in un immobile o una porzione di esso che venga concesso in locazione per finalità turistiche con contratti per soggiorni di breve durata.

La locazione breve turistica nasce e si diffonde in tempi recentissimi, con il boom di piattaforme come Airbnb e Booking.com, come nuova forma di ospitalità per soggiorni brevi per motivi turistici.

Essa interpreta il cambiamento nelle abitudini di viaggio dei turisti, sempre più propensi a soluzioni personalizzate ed inserite nel contesto sociale e comunitario della destinazione prescelta.

Questa nuova forma di ospitalità è nota – tra il pubblico – con varie denominazioni: locazione breve, locazione turistica, affitto breve, affittanza turistica, short rentals e via dicendo.

La definizione di Locazione Breve

Al di là delle definizioni e terminologie utilizzate nel gergo comune, è necessario fornire una definizione più puntuale di tale figura.

Infatti, il termine “locazione breve” può essere utilizzato con due accezioni e ciò è dovuto al fatto che la disciplina delle locazioni brevi si è evoluta in maniera repentina nell’ultimo decennio. Di locazioni brevi si può parlare:

  • in senso ampio, quando ci si riferisce ad ipotesi di locazione la cui durata sia più breve di quella fissata dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 per le locazioni abitative ordinarie (4 +4 o 3 + 2 anni);
  • in senso stretto, quando ci si riferisce alla figura prevista e disciplinata dal decreto-legge n. 50 del 2017, ossia “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni”.

In altre parole, la locazione breve in senso ampio esisteva ben prima dell’avvento delle piattaforme come Airbnb e Booking.com, ma non era così diffusa nella prassi.

Con l’avvento di detti portali e la conseguente diffusione degli affitti brevi, tuttavia, il legislatore nazionale ha sentito la necessità di regolamentare in maniera più precisa e stringente tale materia.

In Veneto, peraltro, il legislatore regionale era giunto alla medesima conclusione con qualche anno di anticipo rispetto al legislatore nazionale, introducendo nella legge regionale in materia di turismo il concetto di “locazione turistica” già nel 2014 (vedi art. 27-bis della Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013).

Locazione Breve Turistica: la normativa di riferimento

Quando si parla di locazioni brevi, va fatta immediatamente una distinzione tra le prime e ogni altra forma di ospitalità turistica.

Una cosa sono le attività ricettive (extralberghiere e alberghiere), quali sono, ad esempio, i Bed&Breakfast, le Case Vacanza o CAV, gli Affittacamere, i Campeggi, gli Hotel.

Altra cosa sono le locazioni brevi: in quest’ultimo caso siamo in presenza di una vera e propria forma di locazione, cioè di un mero “affitto” (in gergo non tecnico) dell’immobile SENZA l’erogazione di servizi alla persona o di tipo alberghiero.

Per servizi si intendono – ad esempio – la colazione o altri pasti, il servizio navetta e via dicendo.

La distinzione si riflette anche a livello normativo:

  • le attività ricettive sono prevalentemente regolate a livello regionale, poiché ogni regione ha competenza a legiferare in materia turistica;
  • la locazione breve, trattandosi per l’appunto di “LOCAZIONE, è assoggettata alla competenza statale, essendo pertanto regolata principalmente dal Codice Civile (art. 1571 e ss.) e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Vi sono poi casi in cui le Regioni possono, in maniera marginale, disciplinare alcuni aspetti che riguardano le locazioni brevi turistiche. Ma si tratta di aspetti strettamente legati alle competenze regionali in materia di Turismo, che non vanno ad interferire con la disciplina della locazione in quanto tale.

Aprire una Locazione Breve Turistica in Veneto

Aprire una Locazione Breve Turistica in Veneto è differente dall’aprire una locazione breve turistica in una qualsiasi altra regione d’Italia.

Perché?

Perché la Regione Veneto, una delle prime regioni in Italia a recepire il fenomeno degli “affitti brevi”, ha regolamentato a suo modo e nei limiti della propria competenza le locazioni brevi.

Come si è detto in precedenza, anzitutto sono state denominate “locazioni turistiche“.

In seconda battuta, le locazioni turistiche sono soggette a tutta una serie di adempimenti: comunicazione di apertura, ISTAT, codice identificativo, obbligo di esposizione di una targa, ecc.

Questi adempimenti non incidono sulla disciplina giuridica della locazione in quanto tale, di competenza statale e comunque vincolante per chi esercita questo tipo di attività, ma si aggiungono ad essa.

In Sintesi: le locazioni Brevi Turistiche...

Sulle caratteristiche principali che identificano le locazioni turistiche in Veneto si può dire che:

  • per gli aspetti strettamente inerenti la materia locativa, si fa rinvio alle norme statali (Codice Civile, Legge 431/98, D.L. 50/2017, ecc.)
  • per gli aspetti turistici, sono regolate dalla Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013
  • mantengono una destinazione d’uso di tipo abitativo-residenziale
  • vige l’obbligo di redigere i contratti di locazione, che non possono superare i 30 giorni
  • non è possibile fornire servizi aggiuntivi
  • non sono soggette alla procedura di classificazione regionale, prevista per le attività ricettive
  • sono soggette ad un’apposita procedura di comunicazione alla Regione Veneto (per saperne di più, vedi anche -> Pratiche Locazioni Turistiche)

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