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Cedolare Secca: applicabile quando il conduttore è una società

  • Luglio 26, 2019
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Con sentenza 1236 del 20 giugno 2019, la Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna ha ribadito che per l’applicazione della cedolare secca ciò che conta è la natura del locatore (chi concede in locazione l’immobile) e non del conduttore (chi prende in conduzione l’immobile).

Quindi anche nel caso in cui il conduttore sia una società, il locatore potrà accedere al regime agevolato della cedolare secca, purché l’immobile locato sia destinato a finalità abitative.

E’ un caso piuttosto frequente che i proprietari affittino temporaneamente il loro appartamento a società che abbiano bisogno di mandare i propri dipendenti in trasferta per qualche tempo.

Come coerentemente affermato dal giudice d’appello, che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in base all’art. 3 del d. lgs 23/2011 che disciplina l’applicazione della cedolare secca agli affitti, la limitazione soggettiva per l’applicazione del regime sostitutivo d’imposta è relativa al solo locatore.

Non potrà, invece, optare per la cedolare secca chi faccia locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni (vedi comma 6 del menzionato articolo).

L’Agenzia delle Entrate dovrà, pertanto, prendere atto di quello che ormai è un indirizzo giurisprudenziale consolidato e modificare il proprio indirizzo (vedi circolare 26/2011).

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