Sembrava troppo bello per essere vero che – per una volta – le disposizioni dei vari Decreti-Legge, che si sono susseguiti nel periodo emergenziale, prendessero in considerazione anche gli operatori operanti in regime non imprenditoriale.
Così, quando venivano disposte le esenzioni per la prima e per la seconda rata IMU, facendo riferimento alla tipologia di attività esercitata (senza menzioni relative al regime fiscale) quasi non ci credevamo che venissero ricomprese anche le strutture con codice fiscale.
Poi, quando per scrupolo chiedevamo e ottenevamo parere positivo scritto, nel merito, anche dal Comune di Venezia – per ben 2 volte! in occasione della prima esenzione e, poi, della seconda – pareva potessimo dormire sonni tranquilli.
E invece arriva la stangata dal MEF…
Ci giunge notizia che, da qualche giorno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia fornito un’interpretazione che capovolge l’orientamento seguito fino ad ora.
Come si legge nelle recentissime FAQ pubblicate sul sito del MEF, infatti,
“La questione deve essere risolta nel senso che, per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione della prima e della seconda rata dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU“.
Ennesima stangata, dunque, agli operatori del comparto.
Come comportarsi
Con l’imminente scadenza della seconda rata – fissata al 16 dicembre – molti si chiedono come devono comportarsi.
Stiamo interpellando i Comuni di Venezia e Belluno, che si erano espressi favorevolmente all’esenzione, per sapere come devono comportarsi i contribuenti. Vi invitiamo a segnalarci eventuali altri Comuni che si fossero espressi in tal senso.
Per Venezia: le posizioni possono essere regolarizzate entro il 31 gennaio 2021. Vedi > Risposta Ufficiale del Comune
Per Belluno: siamo in attesa di risposta.
Vi terremo aggiornati in tempo reale sugli sviluppi, via e-mail e via whatsapp.